1. È vietato eseguire lavori sotto tensione.
2. Si può derogare al divieto di cui al comma 1:
a) per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua, purché:
1) l'ordine di eseguire i lavori su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
2) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l'incolumità dei lavoratori;
b) per tensioni nominali superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua, purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate a operare sotto tensione;
2) i lavori su parti in tensione siano affidati a personale abilitato;
3) sia osservato uno specifico piano di intervento.