Art. 58.
(Lavori sotto tensione).

      1. È vietato eseguire lavori sotto tensione.
      2. Si può derogare al divieto di cui al comma 1:

          a) per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua, purché:

              1) l'ordine di eseguire i lavori su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

 

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              2) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l'incolumità dei lavoratori;

          b) per tensioni nominali superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua, purché:

              1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate a operare sotto tensione;

              2) i lavori su parti in tensione siano affidati a personale abilitato;

              3) sia osservato uno specifico piano di intervento.